Author: | Chiara Fontana | ISBN: | 9788892166134 |
Publisher: | Giappichelli Editore | Publication: | October 3, 2017 |
Imprint: | Giappichelli Editore | Language: | Italian |
Author: | Chiara Fontana |
ISBN: | 9788892166134 |
Publisher: | Giappichelli Editore |
Publication: | October 3, 2017 |
Imprint: | Giappichelli Editore |
Language: | Italian |
Tra i principali obiettivi della L. 9 ottobre 1971, n. 825, recante la “Delega per la riforma tributaria”, vi era quello di assoggettare tutti i contribuenti alla tassazione del c.d. reddito “effettivo” ; ovvero, assicurare a ciascun cittadino il diritto a essere tassato in base alla ricchezza da egli stesso realmente prodotta ; e non in virtù di una “capacità” remota o meramente presunta . Prova ne sia il disposto dell’art. 1, che chiamava, espressamente, il Governo ad emanare le disposizioni necessarie nel rispetto dei «principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività». Questa scelta garantista – certamente favorita dall’esigenza di arginare la disorganica e confusa proliferazione dei trattamenti tributari di favore – ha comportato l’introduzione di importanti vincoli alla discrezionalità del legislatore ordinario, sia nella definizione, sia nella dimostrazione della fattispecie impositiva . Invero, sul piano sostanziale, lo ha obbligato a garantire che ogni prelievo tributario trovi la sua causa giustificativa in presupposti che siano indici concretamente rilevatori di ricchezza ; e, sul piano procedurale, lo ha indotto al perfezionamento di un sistema di accertamento volto a ricercare la realtà impositiva del contribuente esaminato.
Tra i principali obiettivi della L. 9 ottobre 1971, n. 825, recante la “Delega per la riforma tributaria”, vi era quello di assoggettare tutti i contribuenti alla tassazione del c.d. reddito “effettivo” ; ovvero, assicurare a ciascun cittadino il diritto a essere tassato in base alla ricchezza da egli stesso realmente prodotta ; e non in virtù di una “capacità” remota o meramente presunta . Prova ne sia il disposto dell’art. 1, che chiamava, espressamente, il Governo ad emanare le disposizioni necessarie nel rispetto dei «principi costituzionali del concorso di ognuno in ragione della propria capacità contributiva e della progressività». Questa scelta garantista – certamente favorita dall’esigenza di arginare la disorganica e confusa proliferazione dei trattamenti tributari di favore – ha comportato l’introduzione di importanti vincoli alla discrezionalità del legislatore ordinario, sia nella definizione, sia nella dimostrazione della fattispecie impositiva . Invero, sul piano sostanziale, lo ha obbligato a garantire che ogni prelievo tributario trovi la sua causa giustificativa in presupposti che siano indici concretamente rilevatori di ricchezza ; e, sul piano procedurale, lo ha indotto al perfezionamento di un sistema di accertamento volto a ricercare la realtà impositiva del contribuente esaminato.