Il sequestro dell'anima

Natura e funzione del sequestro in materia di proprietà intellettuale

Nonfiction, Reference & Language, Law, Civil Procedure, Commercial
Cover of the book Il sequestro dell'anima by Francesca Ferrari, Giappichelli Editore
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Author: Francesca Ferrari ISBN: 9788892159716
Publisher: Giappichelli Editore Publication: September 20, 2017
Imprint: Giappichelli Editore Language: Italian
Author: Francesca Ferrari
ISBN: 9788892159716
Publisher: Giappichelli Editore
Publication: September 20, 2017
Imprint: Giappichelli Editore
Language: Italian

La lunga durata delle cause di merito ha condotto ad un progressivo allontanamento della pronuncia giudiziale rispetto al momento sintomatico delle concrete esigenze di tutela che le norme di diritto sostanziale mirano a salvaguardare. Si parla dunque, da alcuni anni, di sommarizzazione del processo civile . Tale sommarizzazione è tanto più evidente in quei settori, quale è quello della proprietà intellettuale, nei quali la rapida obsolescenza dei prodotti determina una situazione in cui la tutela giurisdizionale è effettiva solo nella misura in cui si addivenga ad un risultato in tempi brevi. Le violazioni in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale generano solitamente un danno peculiare, che non si risolve nel danno economico alle imprese titolari delle privative e che ha una naturale capacità espansiva, tale per cui con il trascorrere del tempo tende a diventare irreversibile. Proprio per queste ragioni le misure cautelari in questo settore sono divenute assolutamente e profondamente indispensabili. Anche l’impossibilità di utilizzare, in relazione a questo contenzioso, il processo sommario di cognizione, così come introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 69/2009 , ha reso in una certa misura il procedimento cautelare l’unico strumento per tutelare efficacemente i diritti di proprietà industriale ed intellettuale. E ciò ancor più ove si pensi che nella prassi applicativa il momento cautelare esaurisce di fatto la disputa tra le parti, in ragione dell’estinguersi dell’interesse di queste a proseguire l’iter processuale fino alla definizione ultima della causa di merito. Alla luce di ciò particolare interesse è da attribuirsi, tra i provvedimenti cautelari tipici, al sequestro. Il legislatore, in materia di privative industriali, aveva originariamente previsto il provvedimento cautelare del sequestro industriale all’art. 68 della legge 30 ottobre 1859 ; successivamente, e fino all’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale , la relativa disciplina era, invece, rinvenibile agli artt. 81 e 82 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) e agli artt. 61 e 62 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d’impresa), così come modificati dal d.lgs. 15 aprile 1996, n. 198 . A seguito dell’unificazione in un unico testo normativo delle norme relative alla proprietà industriale, per tale intendendosi «marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti e semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» (art. 1 c.p.i.), l’istituto di cui trattasi risulta disciplinato al capo III (Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale), sezione I (disposizioni processuali), del Codice della Proprietà Industriale e, precisamente, agli artt. 129 e 130. Nondimeno, il sequestro è istituto contemplato in materia di diritto d’autore: specificamente all’art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l.d.a.) . Sulla scorta della vigente disciplina, che – come appena accennato – è frutto di una progressiva stratificazione normativa, sono sequestrabili tutti gli oggetti che costituiscono violazione di un diritto di proprietà intellettuale, i mezzi adibiti alla loro produzione, gli elementi di prova relativi alla violazione e – con riferimento alla materia dei diritti d’autore, ma solo in «casi particolarmente gravi» – «i proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato» (art. 161, comma 3, l.d.a.). Il sequestro può, inoltre, riguardare oggetti non appartenenti al presunto contraffattore, bensì a terzi, ivi inclusi quei soggetti che non siano stati previamente individuati nel ricorso cautelare. Benché il sequestro «industriale» sia istituto senz’altro ben noto alla migliore dottrina ed alla giurisprudenza delle sezioni specializzate italiane , vi è ancora agio per una sua trattazione. La disputa in merito alla natura di tale istituto ha infatti, per anni, impegnato eminenti Autori (per la verità, quasi tutti studiosi di diritto sostanziale) e – come si tenterà di illustrare – si è sopita con l’affermarsi di quella tesi che relega il sequestro in una posizione di tertium genus rispetto al sequestro conservativo e a quello giudiziario . Le significative evoluzioni che ne hanno caratterizzato la vita recente, determinate da una molteplicità di riforme legislative – sia sul piano del diritto sostanziale, sia su quello più propriamente processuale – inducono tuttavia ad una disamina ulteriore dell’istituto, che dia atto anche della relativa applicazione giurisprudenziale. L’analisi inizierà con una ricostruzione del sequestro nel codice della proprietà industriale, sottolineandosi come lo stesso codice preveda, a ben vedere, una molteplicità di misure riconducibili al genus del sequestro e, altresì, come, soprattutto nella versione attualmente vigente del testo normativo, si tenda ad una certa sovrapposizione tra siffatta misura e quella della descrizione. Peraltro, volendo questo lavoro fornire un contributo allo studio del sequestro quale istituto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale , sarà necessaria un’analisi della misura cautelare in questione anche nel contesto dalla legge n. 633/1941, al fine di meglio comprendere le analogie e le differenze riscontrabili tra i due istituti disciplinati, rispettivamente, dal Codice della proprietà industriale e dalla Legge sul diritto d’autore. Sotto questo profilo è infatti noto che, in sede di «uniformazione» della disciplina degli strumenti a tutela dei diritti di proprietà industriale – avvenuta nell’anno 2005 con l’emanazione del Codice della proprietà industriale – il legislatore nazionale ha volutamente lasciato fuori da quest’opera di codificazione il diritto d’autore, che ancora oggi è prevalentemente disciplinato dalla più volte modificata legge n. 633, del 22 aprile 1941, nonché dal Titolo IX, Libro V, c.c. . Nel contesto di questo lavoro si tenterà, da un lato, di fornire una visione unitaria dell’istituto a dispetto della diversa sede ove si rinviene la disciplina, dall’altro lato, di indagare il profilo delle inevitabili implicazioni di politica economica relative all’istituto in esame ed alle conseguenze che le stesse determinano non solo sulla disciplina processuale, ma anche in merito alla ricostruzione della natura della misura. È infatti indubbio, e prova di ciò si rinviene innanzitutto nella disciplina sovranazionale , che il sequestro in materia di proprietà industriale ed intellettuale vanti una significativa dimensione economica, similmente agli altri strumenti cautelari nel medesimo settore. Muovendo, quindi, da un’analisi delle origini normative e delle numerose opzioni interpretative andatesi affermando nel corso degli ultimi decenni in merito alla natura del sequestro, si tenterà di pervenire ad una sua ponderata collocazione sistematica nel contesto delle altre misure cautelari. Premessa dell’indagine non può che essere la constatazione che in tutti gli Autori che del tema si sono variamente occupati in precedenza, ben radicata è la consapevolezza, più o meno esplicita, della straordinaria versatilità dell’istituto de quo, in grado di assolvere contemporaneamente a più funzioni, in quanto potenzialmente atto al soddisfacimento di esigenze probatorie , cautelative, inibitorie , ovvero anticipatorie e conservative .

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La lunga durata delle cause di merito ha condotto ad un progressivo allontanamento della pronuncia giudiziale rispetto al momento sintomatico delle concrete esigenze di tutela che le norme di diritto sostanziale mirano a salvaguardare. Si parla dunque, da alcuni anni, di sommarizzazione del processo civile . Tale sommarizzazione è tanto più evidente in quei settori, quale è quello della proprietà intellettuale, nei quali la rapida obsolescenza dei prodotti determina una situazione in cui la tutela giurisdizionale è effettiva solo nella misura in cui si addivenga ad un risultato in tempi brevi. Le violazioni in materia di diritto industriale e della proprietà intellettuale generano solitamente un danno peculiare, che non si risolve nel danno economico alle imprese titolari delle privative e che ha una naturale capacità espansiva, tale per cui con il trascorrere del tempo tende a diventare irreversibile. Proprio per queste ragioni le misure cautelari in questo settore sono divenute assolutamente e profondamente indispensabili. Anche l’impossibilità di utilizzare, in relazione a questo contenzioso, il processo sommario di cognizione, così come introdotto nel nostro ordinamento dalla legge n. 69/2009 , ha reso in una certa misura il procedimento cautelare l’unico strumento per tutelare efficacemente i diritti di proprietà industriale ed intellettuale. E ciò ancor più ove si pensi che nella prassi applicativa il momento cautelare esaurisce di fatto la disputa tra le parti, in ragione dell’estinguersi dell’interesse di queste a proseguire l’iter processuale fino alla definizione ultima della causa di merito. Alla luce di ciò particolare interesse è da attribuirsi, tra i provvedimenti cautelari tipici, al sequestro. Il legislatore, in materia di privative industriali, aveva originariamente previsto il provvedimento cautelare del sequestro industriale all’art. 68 della legge 30 ottobre 1859 ; successivamente, e fino all’entrata in vigore del Codice della proprietà industriale , la relativa disciplina era, invece, rinvenibile agli artt. 81 e 82 del r.d. 29 giugno 1939, n. 1127 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per invenzioni industriali) e agli artt. 61 e 62 del r.d. 21 giugno 1942, n. 929 (Testo delle disposizioni legislative in materia di brevetti per marchi d’impresa), così come modificati dal d.lgs. 15 aprile 1996, n. 198 . A seguito dell’unificazione in un unico testo normativo delle norme relative alla proprietà industriale, per tale intendendosi «marchi e altri segni distintivi, indicazioni geografiche, denominazioni di origine, disegni e modelli, invenzioni, modelli di utilità, topografie dei prodotti e semiconduttori, informazioni aziendali riservate e nuove varietà vegetali» (art. 1 c.p.i.), l’istituto di cui trattasi risulta disciplinato al capo III (Tutela giurisdizionale dei diritti di proprietà industriale), sezione I (disposizioni processuali), del Codice della Proprietà Industriale e, precisamente, agli artt. 129 e 130. Nondimeno, il sequestro è istituto contemplato in materia di diritto d’autore: specificamente all’art. 161, commi 1, 2 e 3 della legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d’autore e di altri diritti connessi al suo esercizio – l.d.a.) . Sulla scorta della vigente disciplina, che – come appena accennato – è frutto di una progressiva stratificazione normativa, sono sequestrabili tutti gli oggetti che costituiscono violazione di un diritto di proprietà intellettuale, i mezzi adibiti alla loro produzione, gli elementi di prova relativi alla violazione e – con riferimento alla materia dei diritti d’autore, ma solo in «casi particolarmente gravi» – «i proventi dovuti all’autore dell’opera o del prodotto contestato» (art. 161, comma 3, l.d.a.). Il sequestro può, inoltre, riguardare oggetti non appartenenti al presunto contraffattore, bensì a terzi, ivi inclusi quei soggetti che non siano stati previamente individuati nel ricorso cautelare. Benché il sequestro «industriale» sia istituto senz’altro ben noto alla migliore dottrina ed alla giurisprudenza delle sezioni specializzate italiane , vi è ancora agio per una sua trattazione. La disputa in merito alla natura di tale istituto ha infatti, per anni, impegnato eminenti Autori (per la verità, quasi tutti studiosi di diritto sostanziale) e – come si tenterà di illustrare – si è sopita con l’affermarsi di quella tesi che relega il sequestro in una posizione di tertium genus rispetto al sequestro conservativo e a quello giudiziario . Le significative evoluzioni che ne hanno caratterizzato la vita recente, determinate da una molteplicità di riforme legislative – sia sul piano del diritto sostanziale, sia su quello più propriamente processuale – inducono tuttavia ad una disamina ulteriore dell’istituto, che dia atto anche della relativa applicazione giurisprudenziale. L’analisi inizierà con una ricostruzione del sequestro nel codice della proprietà industriale, sottolineandosi come lo stesso codice preveda, a ben vedere, una molteplicità di misure riconducibili al genus del sequestro e, altresì, come, soprattutto nella versione attualmente vigente del testo normativo, si tenda ad una certa sovrapposizione tra siffatta misura e quella della descrizione. Peraltro, volendo questo lavoro fornire un contributo allo studio del sequestro quale istituto della tutela dei diritti di proprietà intellettuale , sarà necessaria un’analisi della misura cautelare in questione anche nel contesto dalla legge n. 633/1941, al fine di meglio comprendere le analogie e le differenze riscontrabili tra i due istituti disciplinati, rispettivamente, dal Codice della proprietà industriale e dalla Legge sul diritto d’autore. Sotto questo profilo è infatti noto che, in sede di «uniformazione» della disciplina degli strumenti a tutela dei diritti di proprietà industriale – avvenuta nell’anno 2005 con l’emanazione del Codice della proprietà industriale – il legislatore nazionale ha volutamente lasciato fuori da quest’opera di codificazione il diritto d’autore, che ancora oggi è prevalentemente disciplinato dalla più volte modificata legge n. 633, del 22 aprile 1941, nonché dal Titolo IX, Libro V, c.c. . Nel contesto di questo lavoro si tenterà, da un lato, di fornire una visione unitaria dell’istituto a dispetto della diversa sede ove si rinviene la disciplina, dall’altro lato, di indagare il profilo delle inevitabili implicazioni di politica economica relative all’istituto in esame ed alle conseguenze che le stesse determinano non solo sulla disciplina processuale, ma anche in merito alla ricostruzione della natura della misura. È infatti indubbio, e prova di ciò si rinviene innanzitutto nella disciplina sovranazionale , che il sequestro in materia di proprietà industriale ed intellettuale vanti una significativa dimensione economica, similmente agli altri strumenti cautelari nel medesimo settore. Muovendo, quindi, da un’analisi delle origini normative e delle numerose opzioni interpretative andatesi affermando nel corso degli ultimi decenni in merito alla natura del sequestro, si tenterà di pervenire ad una sua ponderata collocazione sistematica nel contesto delle altre misure cautelari. Premessa dell’indagine non può che essere la constatazione che in tutti gli Autori che del tema si sono variamente occupati in precedenza, ben radicata è la consapevolezza, più o meno esplicita, della straordinaria versatilità dell’istituto de quo, in grado di assolvere contemporaneamente a più funzioni, in quanto potenzialmente atto al soddisfacimento di esigenze probatorie , cautelative, inibitorie , ovvero anticipatorie e conservative .

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